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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 14 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale indicata nella prima parte di questo articolo.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono

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debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi

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Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo

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devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma

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prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. Se alcune delle parti

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